08 Gennaio 2020

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Nuovo Decreto Sanzioni Fgas in vigore dal 17 gennaio

Nuovo Decreto Sanzioni Fgas in vigore dal 17 gennaio

D. Lgs. 163 del 5 dicembre 2019

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio la nuova disciplina sanzionatoria D. Lgs 163 del 5 dicembre 2019 per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

 

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente decreto legislativo 26 del 2013.

 

Qui di seguito i principali punti:

 

– Le imprese certificate che non  inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas,  entro  trenta  giorni  dalla data dell’intervento, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6 comma 1).

 

– Le imprese che forniscono  gas  fluorurati  a  effetto  serra  a persone fisiche o imprese che non sono  in  possesso  del  pertinente certificato,  indipendentemente  dalle  modalità  di  vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 3).

 

– Le persone fisiche o imprese che  acquistano  gas  fluorurati  a effetto serra, indipendentemente  dalle  modalità di vendita  utilizzata,  senza  essere  in  possesso  del  pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a 50.000,00 euro(art. 9 comma 4).

 

– Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente  dalle  modalità  di  vendita  utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente,  sono  punite  con  la  sanzione   amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 5).        .

 

– Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni, sono  punite  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6).

 

– Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata,  che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 7).

 

L’Operatore che rilascia in modo accidentale  gas  fluorurati  a effetto serra e che,  in  caso  di  rilevamento  di  perdite  di  gas fluorurati a effetto serra, non  effettua  la  relativa  riparazione, senza   indebito   ritardo   e   comunque    non    oltre 5    giorni dall’accertamento della perdita stessa, è  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (art. 3 comma 2).

 

L’operatore che,  entro  un  mese  dall’avvenuta   riparazione dell’apparecchiatura soggetta  ai  controlli  delle  perdite,  non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del  certificato,  la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3).

 

L’operatore che si avvale di persone fisiche  non in possesso del certificato nell’attività  di  recupero  di  gas   fluorurati   dalle   predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al  fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione,  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a 100.000,00 euro (art. 7 comma 1).

 

L’impresa che  prima  dello smaltimento del contenitore di gas fluorurati non provvede affinché i  gas  fluorurati ivi  contenuti  siano  recuperati,  al   fine   di   assicurarne   il riciclaggio, la rigenerazione o  la  distruzione, è  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria  da  7.000,00  euro  a  100.000,00 euro (art. 7 comma 2).

 

– Sono fatte  salve  le  sanzioni  previste  per   il   corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature  come  disciplinato  dalla normativa in materia di rifiuti  di  cui  al  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (art. 7 comma 4).

 

Le persone fisiche che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere  in  possesso  del  pertinente  certificato sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).

 

Le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza  essere  in possesso del pertinente certificato sono  punite con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000,00  euro  a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2).

 

L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un’impresa che  non  è in  possesso  del  pertinente   certificato è punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).

 

I soggetti obbligati, che  non effettuano l’iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale  di  cui all’articolo 15 dello stesso decreto, sono  puniti  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8 comma 8).

 

L’operatore che non ottempera agli obblighi di  controllo  delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, è punito   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1).

 

L’attività di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini dell’irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste dal presente decreto, è  esercitata,  nell’ambito  delle  rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e  la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente  (ARPA),  nonché  dall’Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli secondo le procedure concordate  con  l’autorità  nazionale competente (art. 16 comma 1).

Ulteriori approfondimenti

DPR n. 163 del 5 dicembre 2019