26 Febbraio 2024

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Nuova Normativa Fgas Reg. UE 2024/573

Nuova Normativa Fgas Reg. UE 2024/573

IMPORTANTI NOVITA’: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO FGAS

Reg. UE 2024/573 del 7 febbraio 2024

 

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il Nuovo Regolamento 2024/573 si applica a:

  • Gas fluorurati a effetto serra elencati negli:
    • Allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati)
    • Allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate)
    • Allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati, da soli o come miscele contenenti tali sostanze)
  • Prodotti, apparecchiature e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Quali sono le principali novità:

  • Sono introdotti nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite per:
    • unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi;
    • container intermodali (compresi i reefer) e vagoni ferroviari;
    • apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di: veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram, e aeromobili.
  • Estensione dell’obbligo di tenuta di registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.
  • Obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali (compresi i reefer) e vagoni ferroviari. L’obbligo di certificazione è esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.
  • Obbligo di attestato di formazione delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram, e aeromobili.
  • I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas, ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

 

  • Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
  • Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
  • Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chiller (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Per maggiori informazioni: https://www.fgas.it/News#2499-f-gas-pubblicato-il-nuovo-regolamento.

clicca qui per scaricare il nuovo Regolamento Fgas