28 Febbraio 2018

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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CSP-CSE

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CSP-CSE

Scadenze aggiornamento quinquennale Coordinatore della Sicurezza.

 

Qui di seguito è rappresentato un breve prospetto riguardante l’Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE)

art. 98 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.

elenca i requisiti professionali del coordinatore della sicurezza (titolo di studio, attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, numero di anni di attività lavorativa documentata nel settore delle costruzioni). L’Allegato XIV dello stesso Decreto, oltre ai contenuti minimi del corso di formazione, prevede l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio, anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del T.U. (15/05/08), l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia devono essere completate le 40 ore previste entro il 15/05/13 e quindi entro il 15/05/2018 per il secondo quinquennio ed a seguire per i successivi. Per coloro che hanno conseguito l’attestato dopo il 15/05/08 il quinquennio decorre dalla data dell’attestato.

 

Sulla “perdita della operatività” all’assunzione dell’incarico.
In merito al mancato completamento dell’aggiornamento entro il quinquennio il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, in risposta al quesito presentato dal CNAPPC, con interpello n.17/2013 ha precisato che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/12 stabilisce che il RSPP-ASPP, che non adempie all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività. Di conseguenza il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità di esercitare i propri compiti fintanto che non si completa l’aggiornamento riferito al quinquennio concluso. Quanto disciplinato per gli RSPP-ASPP trova applicazione anche nel caso dei coordinatori della sicurezza. Pertanto coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto non potranno esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza sino a quando non risulterà completato il monte ore mancante.

 

Il 19 agosto 2016 è stato pubblicato un importante documento riguardante gli aggiornamenti per RSPP e CSP/CSE.

In questo Nuovo Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016, al punto 10 viene ribadito che: “…Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venire meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare a eseguire la funzione esercitata

 

Una novità importante introdotta dall’ACCORDO STATO REGIONI del 7 luglio 2016, è indicata al punto 9: “… A fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa…”
Quindi chi ricopre sia il ruolo di RSPP che di CSP/CSE con un solo aggiornamento di 40 ore assolve alla formazione continua sia per RSPP (pari a 40 ore ogni 5 anni) sia per CSP/CSE (sempre di 40 ore ogni 5 anni).

 

In virtù di quanto indicato, i corsi di aggiornamento di CSP/CSE che AFOR andrà a svolgere sono ora validi anche per chi ricopre il ruolo di ASPP e RSPP.

Normativa di riferimento

Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg