15 Gennaio 2019

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Nuova Normativa Fgas

Nuova Normativa Fgas

IMPORTANTI NOVITA’ DELLA NUOVA NORMATIVA FGAS

D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018

 

La nuova normativa Fgas è stata pubblicata il 9 gennaio 2019 ed entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.

 

Quali sono le principali novità:

 

1) Viene istituita dalle Camere di Commercio una Banca dati per le aziende fornitrici di gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti fgas.

 

a) Le imprese che forniscono gas fluorurati, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa quella on-line, dal 25 luglio 2019, devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita le seguenti informazioni:

  • i numeri dei certificati delle imprese acquirenti;
  • le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

b) Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa quella on-line, dal 25 luglio 2019, devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita, le seguenti informazioni:

  • tipologia di apparecchiatura;
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  • anagrafica dell’acquirente;
  • dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

 

2) Obblighi delle Aziende che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

 

Dal 25 settembre 2019 ogni volta che un’azienda svolge un’attività di installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento, deve comunicare alla Banca dati, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, le seguenti informazioni:

 

a) Nel caso di Installazione:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  • anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  • eventuali osservazioni.

b) Nel caso di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo di manutenzione e riparazione:

  • data, se disponibile, e luogo di installazione;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
  • eventuali osservazioni.

c) Nel caso di smantellamento delle apparecchiature:

  • data e luogo di smantellamento;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
  • misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
  • eventuali osservazioni.

 

3) Le Persone fisiche o Aziende iscritte in modo provvisorio nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (Portale Fgas), si devono certificare entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione altrimenti, previa notifica all’interessato, saranno cancellate dal Registro.

 

4) Obbligo di patentino fgas anche a persone fisiche che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Ulteriori approfondimenti

DPR n.146 del 16 novembre 2018